Nuovo Attestato di Prestazione Energetica APE degli edifici
Decreto del 26 giugno 2015 (Decreto dei requisiti minimi e linee guida per la certificazione energetica
Il Decreto del 26 giugno 2015 (Decreto dei requisiti minimi e linee guida per la certificazione energetica) ha apportato nuovi e significativi cambiamenti alle normative riguardanti le prestazioni energetiche degli edifici. In pratica il nuovo modello APE è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 su tutto il territorio nazionale. Le nuove linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici, aggiornate con DM 26/06/2015 introducono oltre al nuovo modello di attestato di prestazione energetica anche un nuovo schema di annuncio commerciale che offrirà alle amministrazioni, al cittadino, e agli operatori del settore immobiliare maggiori e più dettagliate informazioni relative all’efficienza degli edifici e degli impianti, consentendo un più facile ed immediato confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti, grazie soprattutto alla nuova classificazione energetica degli edifici basata sull'edificio di riferimento, cioè un edificio identico a quello di progetto o quello reale in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e condizioni al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati e dotati di impianti tecnici di riferimento (riportati in Appendice A, Allegato 1 del DM 26/06/2015).
In pratica occorrerà effettuare 2 calcoli: uno sulla prestazione energetica dell’edificio di riferimento e l’altro sulla prestazione energetica dell’edificio reale, che dovrà raggiungere la medesima prestazione dell’edificio di riferimento.
L'obiettivo è mettere a disposizione un riferimento generale per calcolare il valore di energia primaria limite che gli edifici di nuova costruzione o quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno rispettare.
Tali requisiti entreranno in vigore il 1° luglio 2015 e saranno resi più stringenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri immobili.
Contenuti obbligatori del nuovo Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE) ai sensi del DM 26/06/2015
Il nuovo APE, come definito nel DM 26/06/2015, dovrà esprimere la prestazione energetica globale in termini di energia primaria non rinnovabile.
La classe energetica dovrà essere determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (somma di tutti gli indici) (EPgl,nren):
EPgl,nren: indice di prestazione energetica globale non rinnovabile.
EPgl,nren = EPH,nren + EPC,nren + EPW,nren + EPV,nren + EPL,nren + EPT,nren.
Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren), per la ventilazione (EPV,nren) e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale (EPL,nren) e il trasporto di persone o cose (EPT,nren). Esso si determina come somma dei singoli servizi energetici forniti nell’edificio in esame, ed è espresso in kWh/mq/anno in relazione alla superficie utile di riferimento.
Per le finalità relative alla corretta certificazione energetica, quindi dell'attestazione della prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, risulta di fondamentale importanza che l’APE, oltre a fornire l’indice di prestazione energetica globale (EPgl), riporti anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo (EPH , EPW , EPV , EPC, EPL, EPT), in conformità con le definizioni e disposizioni del decreto legislativo e dell’Allegato 1, paragrafo 3.3, del decreto requisiti minimi.
L’APE dovrà contenere i consumi relativi a tutti i servizi energetici (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione artificiale, ventilazione meccanica, trasporto di persone e cose).
Le classi energetiche passano dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore), quindi da 7 diventano 10.
Il nuovo APE dovrà contenere quindi:
a) la prestazione energetica globale in termini di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici
b) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
c) la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva)
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica
e) le emissioni di anidride carbonica
f) l’energia esportata
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti (Tempo di ritorno dell'investimento), indicando se si è in presenza di: interventi di ristrutturazione importanti o di riqualificazione energetica
h) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi energetiche e incentivi di carattere finanziario.
Determinazione della Classe energetica
La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.
In particolare viene effettuato un confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica ben definito.
La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento EPgl,nren,(2019/21) dotato di tecnologie impiantistiche standard.
La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfanumerico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).
Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A).
Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero”.
In corrispondenza della scala delle classi viene evidenziato il requisito minimo previsto qualora l’edificio oggetto fosse di nuova costruzione, calcolato in conformità al decreto requisiti minimi.
Tale riferimento è, per sua natura, variabile in funzione dei requisiti minimi costruttivi in vigore nell’anno in cui viene redatto l’APE.
Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nren,(2019/21).
Sistema sanzionatorio relativo alla certificazione energetica degli edifici e soggetti coinvolti.
Sanzioni per le irregolarità nell'attestazione di prestazione energetica degli edifici
Sotto il profilo normativo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. n. 192/2005 l’APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con una superficie utile totale superiore a 250 mq (dal 9 luglio 2015).
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Con riferimento ai soggetti obbligati alla produzione dell’attestato si ricorda che:
1. nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore;
2. nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 192/2005, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Come già accennato, la condizione giuridica che determina l’insorgenza dell’APE in capo al proprietario è costituita dalla vendita, dal trasferimento di immobili a titolo gratuito o dalla nuova locazione di edifici o unità immobiliari.
Nel caso della locazione riguardante singole unità immobiliari, va peraltro ricordato che non sussiste alcun obbligo, il quale permane soltanto nell’eventualità che ad essere locati siano edifici nella loro totalità. Una disposizione, quest’ultima, entrata in vigore a partire dal 24 dicembre 2014. Per quanto riguarda invece i nuovi affitti, ovvero quelli che siano stati stipulati per la prima volta, escludendo dagli stessi quelli che abbiano una durata complessiva sotto i trenta giorni all’anno, che non necessitano di registrazione, l’unico obbligo cui è soggetto il locatore è quello relativo all’informazione preventiva dell’affittuario riguardo alla prestazione energetica dell’immobile. Un obbligo che scatta a partire dall’inizio delle trattative e il quale deve essere debitamente testimoniato mediante l’inserimento di una clausola specifica nel contratto di affitto, tesa a precisare che chi riceve in affitto il bene dichiara a sua volta di essere stato informato nella maniera più appropriata, anche tramite documentazione, in relazione alla prestazione energetica della casa oggetto della locazione. Il tutto senza alcuna necessità di specificare i dettagli, poiché la norma non prevede particolari formalità.
A titolo esemplificativo, tale clausola potrebbe essere così formulata “Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato”.
In caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 192/2005. In particolare, si ricorda che:
• il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da € 700 a € 4.200;
• il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da € 1.000 a € 6.000;
• il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da € 3.000 a € 18.000;
• il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’APE è punito con la sanzione da € 3.000 a € 18.000;
• il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l’APE è punito con la sanzione da € 300 a € 1.800;
• in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500 e non superiore a € 3.000.
Riassumiamo le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 192/2005:
► Ammenda da € 3.000 - 18.000 (per i proprietari)
► Ammenda da € 500 - 3.000 (per i responsabili dell'annuncio)
► Ammenda da € 700 - 4.200 (per i tecnici professionisti)
CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA:
FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Agosto 2016) | ![]() |
FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Ottobre 2015) | ![]() |
Costo della certificazione energetica APE:
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